Responsabilità per danni da autolesione subiti
dall'alunno: soggetti responsabili
dall'alunno: soggetti responsabili
Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.11.2012 n° 19158
(Angela Calaluna)
(Angela Calaluna)
Chi è responsabile dei danni arrecati dall’alunno a se stesso?
Il caso
Una bambina di terza elementare scivola dalle scale della scuola che frequenta, a causa del pessimo
stato di manutenzione dei gradini. I genitori instaurano la causa contro il Ministero dell’Istruzione per ottenere il ristoro delle lesioni patite dalla piccola; secondo gli attori la responsabilità di quanto occorso era imputabile al Ministero in quanto il fatto illecito era avvenuto nell’orario scolastico, con la conseguenza che il personale aveva l’obbligo di vigilare sull’incolumità degli alunni sin dal momento dell’ingresso all'interno dell'istituto scolastico.
La normativa
Codice civile
Art. 1218. Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se
non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 1228. Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salvo diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
La sentenza
La questione giuridica sottesa al caso di specie è nota in ambito giuridico col nome di “responsabilità
per autolesioni dell’alunno”.Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico edell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale.
Infatti l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo nella
scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale.Sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità della scolaresca, nel tempo in cui questa fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto all’insegnante − tra questi e il discente si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico dovere di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Sicché la norma applicabile è quella dell’art. 1218, il che significa che mentre l'attore deve dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'infortunio è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, secondo il giudice nomofilattico, per effetto della
legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle
scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali − i quali costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale − si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell'organo con personalità giuridica implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza.
In definitiva, essendo riferibili direttamente al Ministero gli atti posti in essere dal menzionato
personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso,
legittimato passivo è il Ministero e non l'Istituto.
Del tutto ininfluente è la tesi secondo cui l'inadempimento contrattuale dell'Istituto si fonda sul fatto
che il personale incaricato della vigilanza è sì alle dipendenze del Ministero, ma anche della scuola,
che quindi risponderebbe dell'operato del personale l'Istituto, in quanto soggetto obbligato, in base al
disposto dell'art. 1228 c.c.
Una bambina di terza elementare scivola dalle scale della scuola che frequenta, a causa del pessimo
stato di manutenzione dei gradini. I genitori instaurano la causa contro il Ministero dell’Istruzione per ottenere il ristoro delle lesioni patite dalla piccola; secondo gli attori la responsabilità di quanto occorso era imputabile al Ministero in quanto il fatto illecito era avvenuto nell’orario scolastico, con la conseguenza che il personale aveva l’obbligo di vigilare sull’incolumità degli alunni sin dal momento dell’ingresso all'interno dell'istituto scolastico.
La normativa
Codice civile
Art. 1218. Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se
non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 1228. Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salvo diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
La sentenza
La questione giuridica sottesa al caso di specie è nota in ambito giuridico col nome di “responsabilità
per autolesioni dell’alunno”.Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico edell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale.
Infatti l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo nella
scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale.Sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità della scolaresca, nel tempo in cui questa fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto all’insegnante − tra questi e il discente si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico dovere di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Sicché la norma applicabile è quella dell’art. 1218, il che significa che mentre l'attore deve dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'infortunio è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, secondo il giudice nomofilattico, per effetto della
legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle
scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali − i quali costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale − si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell'organo con personalità giuridica implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza.
In definitiva, essendo riferibili direttamente al Ministero gli atti posti in essere dal menzionato
personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso,
legittimato passivo è il Ministero e non l'Istituto.
Del tutto ininfluente è la tesi secondo cui l'inadempimento contrattuale dell'Istituto si fonda sul fatto
che il personale incaricato della vigilanza è sì alle dipendenze del Ministero, ma anche della scuola,
che quindi risponderebbe dell'operato del personale l'Istituto, in quanto soggetto obbligato, in base al
disposto dell'art. 1228 c.c.
Articolo proposto dal Dott. Leonardo Donati specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
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